Descrizione
A decorrere dal 1° gennaio 2014, in osservanza alle disposizioni dettate dall’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013 e s. m. i. è istituita nel territorio del Comune di Verucchio, la Tassa sui Rifiuti (TARI).
La tassa è finalizzata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
Presupposto della tassa è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte operative a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale; ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
SOGGETTO PASSIVO
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all’Articolo 184 del D. Lgs n. 152 del 3/4/2006 e s.m. con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare, o tra coloro che possiedono o detengono in comune i locali o le aree stesse.
Il titolo del possesso o della detenzione è dato, secondo i casi, dalla proprietà, dall’usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall’occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
La TARI per le utenze non domestiche è dovuta dai i soggetti che occupano locali e/o aree nell’esercizio di un’attività con o senza scopo di lucro.
BASE IMPONIBILE
Per tutte le unità immobiliari, la superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Il contribuente è obbligato a fornire l’indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell’immobile. In difetto, si considera l’80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all’allegato C del D. P. R. 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.
DICHIARAZIONE TARI
La dichiarazione TARI deve essere presentata, sui modelli predisposti dal Comune, entro 90 giorni solari dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali oppure dalla data in cui è avvenuta un’eventuale variazione (superficie, indirizzo, ecc.).
Il medesimo termine di 90 giorni solari vale anche qualora si verifichi la cessazione dell’occupazione o detenzione dei locali in precedenza dichiarati.
La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell’art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
CALCOLO DELLA TARI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee come indicato nell’allegato A del Regolamento TARI, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.
Per l’individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell’importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell’attività, a quanto risultante dall’iscrizione alla CC.II.AA o nell’atto di autorizzazione all’esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l’attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
Le tariffe del tributo per le utenze non domestiche sono individuate dalla Delibera di C.C. n. 18 del 14/05/2024
COMPONENTE PEREQUATIVA
Con Delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 386 del 03/08/2023, a decorrere dal 01/01/2024, sono state istituite le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:
- UR1 per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a 0,10 euro/utenza per anno;
- UR2 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a 1,50 euro/utenza per anno.
Tali componenti, che potranno essere annualmente aggiornate da Arera, sono gestite dalla CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali) a cui il Comune di Verucchio le riverserà.
AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
Le utenze non domestiche possono beneficiare di diverse agevolazioni qualora nei medesimi locali e aree avvenga la contestuale produzione di rifiuti speciali non assimilati, tossici e nocivi, e rifiuti urbani o assimilati agli stessi. In particolare a questa casistica si applicano gli abbattimenti indicati nell’art. 5 del Regolamento TARI.
Conferimento dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico da parte di utenze non domestiche
Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
Tali fattispecie sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.
L’utenza non domestica che intende avvalersi della su indicata facoltà, deve darne comunicazione preventiva via PEC al Comune di Verucchio entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo, secondo le modalità previste dall’art. 31 del Regolamento TARI.
È inoltre fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare autonomamente a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
Per le utenze non domestiche che dimostrano di aver avviato al riciclo, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative direttamente o tramite soggetti autorizzati, almeno il 50% della produzione annua dei propri rifiuti urbani (da intendersi comprensivi anche di quei rifiuti che con la precedente disciplina erano assimilati agli urbani), calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie soggettata al tributo, è concessa una riduzione del tributo da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da farsi esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell’avvenuto scambio di dati, entro il 31 gennaio di ciascun anno, secondo le modalità indicate nell’art. 32 del già citato Regolamento TARI.
Il quantitativo dei rifiuti avviatati a recupero viene valorizzato in funzione della tipologia del rifiuto, in base alla seguente tabella:
FRAZIONE RIFIUTO | VALORIZZAZIONE % |
CARTA, CARTONE, VETRO, PLASTICA, MULTIMATERIALE, FERRO | 10 % |
LEGNO, POTATURE, ORGANICO | 100 % |
In ogni caso, l’ammontare della riduzione non potrà essere superiore al 50% della quota variabile della tariffa.
SCADENZE VERSAMENTI TARI 2024
Per l'anno 2023 sono state stabilite due rate di pagamento:
1° rata: scadenza 31 luglio 2024
2° rata: scadenza 30 novembre 2024
RATA UNICA : scadenza 31 luglio 2024
COME PAGARE
I versamenti TARI dovranno essere effettuati esclusivamente mediante i modelli PagoPA inviati direttamente dal Comune via Posta Elettronica Certificata - PEC-.
È possibile, altresì, effettuare il pagamento con PagoPA accedendo alla piattaforma LinkMate con le credenziali SPID e CIE.
Tramite la piattaforma LinkMate è anche possibile scaricare il modello F24 semplificato, che consente il versamento della TARI senza addebito di commissioni.
Si rammenta che NON è ammesso il pagamento con R.I.D. (domiciliazione bancaria).
RAVVEDIMENTO OPEROSO
I contribuenti che abbiano dimenticato di versare la TARI, oppure abbiano dimenticato di presentare la dichiarazione nei casi in cui sia obbligatoria presentarla, per evitare che vengano applicate le sanzioni elevate per tali omissioni dal nostro ufficio addetto al controllo, può regolarizzare tardivamente le violazioni applicando una sanzione ridotta e gli interessi moratori previsti dalla proceduta del “ravvedimento operoso”.
Ravvedimento operoso
Il "ravvedimento operoso" è regolato dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 472/97, come modificato dal decreto legge n. 124/2019 - articolo 10-bis e dalla circolare delle finanze n. 184/E del 13 luglio 1998.
Si precisa che per potersi avvalere di questa procedura occorre "che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già contestate, e comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza".
Si ricorda che il decreto legislativo n. 158/2015 ha modificato la normativa sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, prevedendo la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%.
Modalità di versamento
Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:
- dell’imposta dovuta
- degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito
- della sanzione in misura ridotta.
Per la fattispecie di omesso versamento:
- regolarizzazione entro il quattordicesimo giorno dalla data di scadenza (ravvedimento sprint): la sanzione è pari al 0,1% giornaliero per ogni giorno di ritardo ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo. (Ad esempio se la regolarizzazione avviene il quarto giorno la sanzione sarà pari a: 0,1% x 4 = 0,4%. Se la regolarizzazione avviene il quattordicesimo giorno la sanzione sarà pari a: 0,1% x 14 = 1,4%);
- regolarizzazione dal quindicesimo al trentesimo giorno (ravvedimento breve): la sanzione prevista è pari al 1,5% (1/10 del 15%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
- regolarizzazione dal trentunesimo giorno al novantesimo giorno dalla normale scadenza: la sanzione è pari al 1,67% (1/9 del 15%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
- regolarizzazione oltre 90 giorni dalla normale scadenza ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore: la sanzione è pari al 3,75% (1/8 del 30%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo.;
- regolarizzazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore: sanzioni ridotte al 4,29% (pari ad 1/7 del 30%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
- regolarizzazione oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore: sanzioni ridotte al 5% (pari ad 1/6 del 30%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo.
Per la fattispecie di infedele dichiarazione:
- regolarizzazione entro 90 giorni dalla normale scadenza: la sanzione è pari al 5,56% (1/9 del 50%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
- regolarizzazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore: sanzioni ridotte al 6,25% (pari ad 1/8 del 50%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
- regolarizzazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore: sanzioni ridotte al 7,14% (pari ad 1/7 del 50%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
- regolarizzazione oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore: sanzioni ridotte al 8,33% (pari ad 1/6 del 50%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo.