Descrizione
La tassa è finalizzata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Con Delibera del Consiglio d'Ambito n. 54 del 28/05/2024, l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi idrici e Rifiuti (ATERSIR) ha approvato la Carta della Qualità del Bacino Territoriale della Provincia di Rimini relativa alla gestione dei rifiuti urbani.
La TARI è gestita direttamente dal Comune al quale ci si potrà rivolgere per tutte le dichiarazioni e comunicazioni attinenti a nuove utenze, variazioni, cessazioni.
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
Presupposto della tassa è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte operative a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale; ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
BASE IMPONIBILE
Per tutte le unità immobiliari, la superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
Il contribuente è obbligato a fornire l’indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell’immobile. In difetto, si considera l’80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all’allegato C del D. P. R. 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.
DICHIARAZIONE TARI
La dichiarazione TARI deve essere presentata, sui modelli predisposti dal Comune, entro 90 giorni solari dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali oppure dalla data in cui è avvenuta un’eventuale variazione (superficie, indirizzo, ecc.).
La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell’art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
MODALITÀ DI CALCOLO E TARIFFE TARI 2024
La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali, secondo quanto previsto dal DPR 158/1999, aggiornato secondo il contenuto della delibera n. 443/2019 e 363/2021 di ARERA e al nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2).
Nel numero dei componenti andranno considerati, e dichiarati, anche quei soggetti che, pur non avendo la residenza anagrafica, risultano a tutti gli effetti dimoranti nell’abitazione stessa (ad es. badanti, collaboratori familiari, ecc.).
Per le utenze domestiche occupate e/o tenute a disposizione di persone non fisiche, nonché per quelle occupate da non residenti e da residenti all’estero ovvero tenute a disposizione da residenti per propri usi e per quelli dei familiari, il numero degli occupanti si presume pari a quello ricavabile dalla seguente tabella:
SUPERFICIE |
NUMERO OCCUPANTI |
Fino a mq. 45 |
1 |
Fino a mq. 60 |
2 |
Fino a mq. 75 |
3 |
Da mq. 76 in poi |
4 |
TARIFFE TARI 2025 (approvate con Delibera di C.C. n. 10 del 30/04/2025):
CATEGORIA |
Tariffa parte fissa (€/mq) |
Tariffa parte variabile (€) |
1 componente |
0,77436 |
51,69419 |
2 componenti |
0,90989 |
120,60729 |
3 componenti |
1,01218 |
155,41719 |
4 componenti |
1,10348 |
189,53287 |
5 componenti |
1,1906 |
249,83029 |
6 (o più) componenti |
1,25834 |
292,90876 |
COMPONENTI PEREQUATIVA
Con Delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 386 del 03/08/2023, a decorrere dal 01/01/2024, sono state istituite le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:
- UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a 0,10 euro/utenza per anno;
- UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a 1,50 euro/utenza per anno.
Con delibera di ARERA n. 176/2025/R/RIF del 15/04/2025 al fine di consentire, a decorrere dal 01 gennaio 2025, i riconoscimento degli oneri derivanti dall’erogazione dell’agevolazione tariffaria, di cui all’art. 3, comma 1, del D.P.C.M. n. 24 del 21 gennaio 2025, viene istituita la componente perequativa - UR3,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sciale per i rifiuti, pari a 6,00 euro/utenza per anno.
Tali componenti, che potranno essere annualmente aggiornate da Arera, sono gestite dalla CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali) a cui il Comune di Verucchio le riverserà.
RIDUZIONI
Le utenze domestiche possono beneficiare di diverse riduzioni, che saranno concesse a partire dalla data di presentazione dell'istanza:
- 30%: abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
- 20%: locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- 30%: abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di 6 mesi all'anno all'estero;
- 30%: fabbricati rurali ad uso abitativo;
- nelle zone situate fuori dell'area di raccolta dei rifiuti e precisamente quando il più vicino punto di raccolta dista più di 400 mt. dall'accesso all'area privata, la tassa è dovuta nella misura del 40% della tariffa;
RIDUZIONE DI DUE/TERZI PER I PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO
(LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 art. 1, comma 48)
A partire dall'anno 2021, per una sola unità immobiliare ad uso abitativo (UTENZA DOMESTICA), non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa sui rifiuti è dovuta in misura ridotta dei due terzi.
La Risoluzione del MEF-Dipartimento delle Finanze n. 5/DF del 11/06/2021 ha chiarito che:
- ci deve essere coincidenza tra lo Stato di residenza, diverso dall'Italia, e lo Stato che eroga pensione;
- per pensione in regime di convenzione internazionale si intende una pensione maturata in regime di totalizzazione internazionale e quindi mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia e maturati in Paesi UE, SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera (pensione in regime comunitario) e Regno Unito consultabili sul sito Inps ed in Paesi extraeuropei che hanno stipulato con l'Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale (pensione in regime di convenzione bilaterale) consultabili sul sito Inps.
ESENZIONI
Con Delibera di C.C. n. 18 del 11/06/2025, il Consiglio Comunale ha disposto di mantenere invariate le esenzioni rispetto a quanto già deliberato per l’anno 2025.
In particolare, la delibera su indicata disciplina quanto segue:
- Esenzione totale per le abitazioni occupate da anziani con età non inferiore a 65 anni se uomo e 60 anni se donna, che conducano direttamente tali abitazioni, soli o con coniuge e/o con altra persona purché nei limiti d'età suddetti e con un reddito equivalente ISEE annuo non superiore a euro 9.000,00 per nucleo famigliare.
- Sempre con riferimento al reddito equivalente ISEE annuo non superiore a euro 9.000,00, si estende l’esenzione totale anche a quei nuclei famigliari composti (o che comprendono al proprio interno) soggetti di età inferiore ai limiti stabiliti nel comma precedente, anche se non titolari di pensione, purché totalmente o permanentemente inabili al lavoro o con una invalidità non inferiore al 67%
La scadenza per la presentazione delle istanze per poter avere diritto all’esenzione TARI per l’anno 2025 è fissata al 30/06/2025.
AGEVOLAZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO LA STAZIONE ECOLOGIA ATTREZZATA (SEA) DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE.
Ai sensi dell’art. 26 del Regolamento TARI, approvato con delibera di C.C. n. 15 del 31/05/2023, le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata al centro di raccolta di Villa Verucchio denominato SEA - stazione ecologica attrezzata - di Via L. Iotti n. 215, hanno diritto ad una agevolazione calcolata sulla base delle quantità di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell’anno solare precedente in base agli importi specificati nella seguente tabella:
Tipologia di rifiuto |
€/Kg |
Vegetali
(scarti di giardinaggio, sfalci e potature) |
0,050 |
Carta, cartone, imballaggi |
0,020 |
Inerti da demolizione e vetro |
0,020 |
Pile e accumulatori al piombo (batterie) |
0,025 |
Farmaci scaduti |
0.025 |
Tessili ed abbigliamento (indumenti usati) |
0.025 |
Ingombranti vati, legno, ferro |
0.050 |
Frigoriferi e lampade fluorescenti |
0.100 |
Piccoli/grandi elettrodomestici, TV e monitor(elettrodomestici bianchi esclusi freddo e clima, sorgenti luminose) |
0.070 |
Plastica |
0,100 |
Contenitori T/F, filtri olio |
0,010 |
Toner e cartucce |
0,100 |
Bombolette spray, detergenti, vernici e inchiostri |
0,010 |
Pesticidi |
0,010 |
Olii vegetali e olii minerali |
0,050 |
In ogni caso l’ammontare dell’agevolazione non può essere superiore al 50% della quota variabile della tariffa.
Tali agevolazioni saranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto negli anni successivi o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
L'agevolazione e/o compensazione non verrà disposta per gli importi fino ad € 12,00 (come previsto dal Regolamento Generale delle Entrate approvato dalla Delibera di C.C. n. 73 del 28/11/2014 e integrato con Delibera di C.C. n. 3 del 15/02/2018 e n. 7 dell'11/03/2021).
SCADENZA VERSAMENTO TARI 2025
Per l'anno 2025 sono state stabilite due rate di pagamento:
- 1° rata: scadenza 31 luglio 2025
- 2° rata: scadenza 30 novembre 2025
- RATA UNICA : scadenza 31 luglio 2025
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Linkmate
È possibile consultare la propria posizione contributiva e/o scaricare i modelli F24 precompilati o effettuare il versamento con PagoPA accedendo alla piattaforma Linkmate.
E' possibile accedere alla piattaforma con le credenziali SPID o CIE.
Invio telematico dell'invito al pagamento Tari
Per ricevere l’invito al pagamento in formato elettronico, il contribuente deve comunicare il proprio indirizzo e-mail o PEC al Comune di Verucchio- Settore Finanziario - Ufficio Tributi, con una delle seguenti modalità:
- a mezzo posta elettronica all’indirizzo: tributilocali@comune.verucchio.rn.it
- a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:
pec@pec.comune.verucchio.rn.it
Per comunicare l’indirizzo di posta elettronica il contribuente può utilizzare l’apposito modello scaricabile dal presente sito.
COME PAGARE
I versamenti TARI dovranno essere effettuati esclusivamente mediante i modelli PagoPA inviati, presso qualsiasi sportello postale o bancario, ricevitorie, tabacchi, bancomat, ecc…, entro e non oltre la scadenza stabilita per evitare le sanzioni.
È possibile, altresì, effettuare il pagamento con PagoPA accedendo alla piattaforma LinkMate con le credenziali SPID e CIE.
Tramite la piattaforma LinkMate è anche possibile scaricare il modello F24 semplificato, che consente il versamento della TARI senza addebito di commissioni.
Si rammenta che NON è ammesso il pagamento con R.I.D. (domiciliazione bancaria).
Nel caso in cui in prossimità della prima scadenza (31/07/2025), non sia stato ricevuto l’Avviso di Pagamento si prega di contattare l’Ufficio Tributi - 0541/673930 - e-mail : tributilocali@comune.verucchio.rn.it.
Modalità e termini di pagamento per i residenti all’estero La TARI è dovuta anche da tutti coloro (italiani o stranieri) che, pur non essendo residenti
nel territorio dello Stato, occupano o detengono locali ed aree scoperte nel territorio del Comune di Verucchio. Pertanto il Comune di Verucchio invia i modelli di pagamento anche ai soggetti residenti all'estero.
Per modalità operative del versamento si prega di contattare l’Ente beneficiario che fornirà tutte le informazioni dettagliate necessarie.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
I contribuenti che abbiano dimenticato di versare la TARI, oppure abbiano dimenticato di presentare la dichiarazione nei casi in cui sia obbligatoria presentarla, per evitare che vengano applicate le sanzioni elevate per tali omissioni dal nostro ufficio addetto al controllo, può regolarizzare tardivamente le violazioni applicando una sanzione ridotta e gli interessi moratori previsti dalla proceduta del “ravvedimento operoso”.
Ravvedimento operoso
I contribuenti che abbiano dimenticato di versare la TARI, oppure abbiano dimenticato di presentare la dichiarazione nei casi in cui sia obbligatoria presentarla, per evitare che vengano applicate le sanzioni elevate per tali omissioni dal nostro ufficio addetto al controllo, può regolarizzare tardivamente le violazioni applicando una sanzione ridotta e gli interessi moratori previsti dalla proceduta del “ravvedimento operoso”.
Modalità di versamento
Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:
- dell’imposta dovuta
- degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito
- della sanzione in misura ridotta.
Il calcolo del ravvedimento operoso e la stampa del PagoPA può essere effettuato anche tramite LinkMate
Ulteriori informazioni
Normativa di riferimento
- Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) articolo 1 commi 637/640
- Legge 27 dicembre 2013, n.147 disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014);
- Decreto legge 6 marzo 2014, n.16 disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche (14G00082);
- Legge 2 maggio 2014, n.68 conversione in legge, con modificazioni, del Decreto
Legge 6 marzo 2014, n.16 disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche (14G00082); - Decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito dalla legge n. 214/2011 (c.d. decreto "salva Italia");
- Legge 27 dicembre 2006, n.296 disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato (legge finanziaria 2007) articolo 1, commi dal 161 al 170;
- Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art.52 potestà regolamentare generale delle province e dei comuni;
- Decreto presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158 -regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504., articolo 19 (istituzione e disciplina del tributo provinciale) riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n.421;
- Decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218 disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.
È possibile consultare i testi delle norme richiamate accedendo al sito del Centro ricerche e documentazione economica e finanziaria (CeRDEF) oppure consultando il portale della legge vigente (Normattiva).
Siti esterni
1. Centro Ricerche e Documentazione Economica e Finanziaria (CeRDEF)
2. Portale della Legge vigente (NORMATTIVA)
3. Modello F24 semplificato compilabile online e stampa pdf