Torna il divieto di attività venatoria nelle aree adiacenti al percorso storico-naturalistico del fiume Marecchia per tutelare la sicurezza di ciclisti, pedoni e frequentatori dell’area. È quanto stabilito dall’ordinanza contingibile e urgente che interessa il tratto del percorso che attraversa il territorio comunale.
Il provvedimento è in vigore per l’intera stagione venatoria 2026-2027, dal 1° settembre 2026 al 31 gennaio 2027, in coincidenza con il periodo previsto dal Calendario venatorio regionale dell’Emilia-Romagna.
Nel dettaglio, la caccia è vietata entro una fascia di 50 metri su entrambi i lati del percorso, sia in forma vagante sia attraverso appostamenti temporanei. Restano esclusi dal divieto gli appostamenti fissi regolarmente autorizzati dalla Regione.
All’interno della fascia di rispetto, inoltre, è obbligatorio mantenere il fucile scarico.
Vietato sparare verso il percorso
Le prescrizioni riguardano anche le zone immediatamente esterne alla fascia di 50 metri. In queste aree è infatti vietato effettuare spari quando la traiettoria del tiro attraversi il percorso storico-naturalistico.
È inoltre vietato attraversare il percorso o camminare lungo lo stesso con il fucile carico.
Le disposizioni sono finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità, considerata la presenza lungo il tracciato di persone che utilizzano il percorso per attività ciclopedonali e per la fruizione naturalistica del territorio.
I controlli e le sanzioni
Il rispetto dell’ordinanza potrà essere verificato dagli organi di controllo competenti, tra cui l’Arma dei Carabinieri – Nucleo Forestale, gli agenti della Polizia Provinciale e le Guardie volontarie delle associazioni venatorie e ambientaliste.
Le eventuali violazioni delle disposizioni in materia di attività venatoria saranno perseguite con le sanzioni previste dalla normativa vigente, in particolare dalla legge nazionale n. 157 del 1992 e dalla legge regionale n. 8 del 1994 e successive modifiche.
L’ordinanza precisa inoltre che il mancato rispetto del provvedimento costituisce violazione dell’articolo 650 del Codice penale, relativo all’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.