Il servizio si rivolge a chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
A chi è rivolto
Descrizione
La tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Con Delibera del Consiglio d'Ambito n. 54 del 28/05/2024, l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi idrici e Rifiuti (ATERSIR) ha approvato la Carta della Qualità del Bacino Territoriale della Provincia di Rimini relativa alla gestione dei rifiuti urbani.
La TARI è gestita direttamente dal Comune al quale ci si potrà rivolgere per tutte le dichiarazioni e comunicazioni attinenti a nuove utenze, variazioni, cessazioni.
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
Presupposto della tassa è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte operative a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale; ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
BASE IMPONIBILE
Per tutte le unità immobiliari, la superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
Il contribuente è obbligato a fornire l’indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell’immobile. In difetto, si considera l’80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all’allegato C del D. P. R. 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.
DICHIARAZIONE TARI
La dichiarazione TARI deve essere presentata, sui modelli predisposti dal Comune, entro 90 giorni solari dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali oppure dalla data in cui è avvenuta un’eventuale variazione (superficie, indirizzo, ecc.).
La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell’art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
TARIFFE TARI
Le tariffe della TARI sono determinate con deliberazione del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel PEF, che viene predisposto dal gestore del servizio e approvato dallo stesso Consiglio comunale, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi medesimi.
Il PEF, quindi, individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI, mentre la delibera di approvazione delle tariffe è finalizzata a ripartire tali costi tra gli utenti e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze. Queste ultime si distinguono in domestiche e non domestiche: le prime sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e le seconde ricomprendono tutte le restanti utenze (attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere).
Metodo tariffario
Le tariffe della TARI sono commisurate sulla base dei criteri determinati dal “metodo normalizzato” secondo quanto previsto dal DPR 158/1999, aggiornato secondo il contenuto della delibera n. 443/2019 e 363/2021 di ARERA e al nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2).
Articolazione della tariffa
Le tariffe sono riferite all’anno solare e distinte per utenze domestiche e utenze non domestiche e, in entrambi i casi, si compongono di una quota fissa e di una quota variabile.
Per le utenze domestiche, la quota fissa deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell’alloggio, sommata a quella delle relative pertinenze, per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell’utenza stessa, mentre la quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell’utenza e va sommato come tale alla parte fissa. La corretta modalità di tassazione delle pertinenze dei locali adibiti a civile abitazione consiste, quindi, nel sommare la relativa superficie a quella dell’alloggio, in modo tale che essa confluisca nel calcolo della quota fissa della tariffa dovuta per ciascuna utenza domestica.
Per le utenze non domestiche, invece, sia la quota fissa sia la quota variabile devono essere moltiplicate per la superficie assoggettabile a tariffa. Ai fini della determinazione di tale superficie non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (art. 1, comma 649, primo periodo, della legge n. 147 del 2013).
TARIFFE TARI 2025 (approvate con Delibera di C.C. n. 10 del 30/04/2025)
COMPONENTI PEREQUATIVA
Con Delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 386 del 03/08/2023, a decorrere dal 01/01/2024, sono state istituite le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:
- UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a 0,10 euro/utenza per anno;
- UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a 1,50 euro/utenza per anno.
Con delibera di ARERA n. 176/2025/R/RIF del 15/04/2025 al fine di consentire, a decorrere dal 01 gennaio 2025, i riconoscimento degli oneri derivanti dall’erogazione dell’agevolazione tariffaria, di cui all’art. 3, comma 1, del D.P.C.M. n. 24 del 21 gennaio 2025, viene istituita la componente perequativa - UR3,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sciale per i rifiuti, pari a 6,00 euro/utenza per anno.
Tali componenti, che potranno essere annualmente aggiornate da Arera, sono gestite dalla CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali) a cui il Comune di Verucchio le riverserà.
RIDUZIONI
Le utenze domestiche possono beneficiare di diverse riduzioni, che saranno concesse a partire dalla data di presentazione dell'istanza:
- 30%: abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
- 20%: locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- 30%: abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di 6 mesi all'anno all'estero;
- 30%: fabbricati rurali ad uso abitativo;
- nelle zone situate fuori dell'area di raccolta dei rifiuti e precisamente quando il più vicino punto di raccolta dista più di 400 mt. dall'accesso all'area privata, la tassa è dovuta nella misura del 40% della tariffa.
Per le superfici delle utenze non domestiche in cui si abbia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali, tossici o nocivi, sono applicati gli abbattimenti indicati nell’art. 5 del Regolamento Comunale TARI.
AGEVOLAZIONI
Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata al centro di raccolta di Villa Verucchio denominato SEA - stazione ecologica attrezzata - di Via L. Iotti n. 215, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento TARI, approvato con delibera di C.C. n. 15 del 31/05/2023, hanno diritto ad una agevolazione calcolata sulla base delle quantità di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell’anno solare precedente a quello in corso. L’ammontare dell’agevolazione non può essere superiore al 50% della quota variabile della tariffa.
L'agevolazione e/o compensazione non verrà disposta per gli importi fino ad € 12,00 (come previsto dal Regolamento Generale delle Entrate approvato dalla Delibera di C.C. n. 73 del 28/11/2014 e integrato con Delibera di C.C. n. 3 del 15/02/2018 e n. 7 dell'11/03/2021).
Le utenze non domestiche, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento TARI, possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
Tali fattispecie sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.
L’utenza non domestica che intende avvalersi della su indicata facoltà, deve darne comunicazione preventiva via PEC al Comune di Verucchio entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo, secondo le modalità previste dall’art. 31 del Regolamento TARI.
È inoltre fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare autonomamente a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
Per le utenze non domestiche che dimostrano di aver avviato al riciclo, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative direttamente o tramite soggetti autorizzati, almeno il 50% della produzione annua dei propri rifiuti urbani (da intendersi comprensivi anche di quei rifiuti che con la precedente disciplina erano assimilati agli urbani), calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie soggettata al tributo, è concessa una riduzione del tributo da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da farsi esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell’avvenuto scambio di dati, entro il 31 gennaio di ciascun anno, secondo le modalità indicate nell’art. 32 del già citato Regolamento TARI.
In ogni caso, l’ammontare della riduzione non potrà essere superiore al 50% della quota variabile della tariffa.
Come fare
Per informazioni sulla TARI è possibile utilizzare le seguenti modalità:
- TELEFONICAMENTE - dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 13:00 - martedì e giovedì anche dalle 14:30 alle 16:30 - ai n. 0541.673930 - 0541.673929
- PER VIA TELEMATICA - per l'inoltro delle pratiche TARI (dichiarazioni di inizio, variazione, cessazione, istanze di rimborso, ecc.) ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
tributilocali@comune.verucchio.rn.it
ufficioici@comuen.verucchio.rn.it
pec@pec.comune.verucchio.rn.it
Cosa serve
Per attivare, variare o cessare il servizio è necessario inviare all'Ufficio Tributi apposita dichiarazione compilando i moduli che possono essere scaricati dal sito web dell'Ente, possono essere richiesti via e-mail oppure ritirati direttamente in ufficio.
- Documento di riconoscimento (carta d'identità, patente, passaporto).
- Dati relativi all'immobile o agli immobili (es. atti di compravendita, contratti di affitto, comodati, ecc.)
- Eventuali ricevute di pagamenti precedenti o altri documenti utili atti a dimostrare i dati relativi alle utenze e le relative superfici tassabili.
Cosa si ottiene
Presentando la Dichiarazione di inizio occupazione TARI e pagando regolarmente il tributo, si ottengono i seguenti benefici:
- Possibilità di accesso al centro di raccolta di Villa Verucchio denominato SEA - stazione ecologica attrezzata dove poter conferire i rifiuti in forma differenziata ed avere così diritto alla riduzione della TARI.
- Regolarità fiscale: pagando la TARI, si adempie agli obblighi fiscali nei confronti del Comune. Ciò contribuisce a mantenere una posizione regolare dal punto di vista fiscale e a evitare sanzioni o interessi di mora dovuti a pagamenti tardivi o mancati.
- Contributo al finanziamento dei servizi comunali: il pagamento regolare della TARI assicura la copertura dei costi per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani nel Comune di Verucchio.
Tempi e scadenze
SCADENZE VERSAMENTO TARI 2025
Per l'anno 2025 sono state stabilite due rate di pagamento:
- 1° rata: scadenza 31 luglio 2025
- 2° rata: scadenza 30 novembre 2025
- RATA UNICA : scadenza 31 luglio 2025
Documenti
Modulistica
Tassa sui rifiuti (TARI) - utenze domestiche
Modulistica
Tassa sui rifiuti (TARI) - utenze non domestiche
Accedi al servizio
Uffici che erogano il servizio:
Vincoli
- ci deve essere coincidenza tra lo Stato di residenza, diverso dall'Italia, e lo Stato che eroga pensione
- per pensione in regime di convenzione internazionale si intende una pensione maturata in regime di totalizzazione internazionale e quindi mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia e maturati in Paesi UE, SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera (pensione in regime comunitario) e Regno Unito consultabili sul sito Inps ed in Paesi extraeuropei che hanno stipulato con l'Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale (pensione in regime di convenzione bilaterale) consultabili sul sito Inps.
Ulteriori informazioni
Normativa di riferimento
- Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) articolo 1 commi 637/640
- Legge 27 dicembre 2013, n.147 disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014);
- Decreto legge 6 marzo 2014, n.16 disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche (14G00082);
- Legge 2 maggio 2014, n.68 conversione in legge, con modificazioni, del Decreto
Legge 6 marzo 2014, n.16 disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche (14G00082); - Decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito dalla legge n. 214/2011 (c.d. decreto "salva Italia");
- Legge 27 dicembre 2006, n.296 disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato (legge finanziaria 2007) articolo 1, commi dal 161 al 170;
- Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art.52 potestà regolamentare generale delle province e dei comuni;
- Decreto presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158 -regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504., articolo 19 (istituzione e disciplina del tributo provinciale) riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n.421;
- Decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218 disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.
È possibile consultare i testi delle norme richiamate accedendo al sito del Centro ricerche e documentazione economica e finanziaria (CeRDEF) oppure consultando il portale della legge vigente (Normattiva).
Siti esterni
1. Centro Ricerche e Documentazione Economica e Finanziaria (CeRDEF)
2. Portale della Legge vigente (NORMATTIVA)
3. Modello F24 semplificato compilabile online e stampa pdf