Il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) nonché il canone per il commercio su aree pubbliche (canone mercatale) si applicano con decorrenza 1/1/2021 ai sensi della Legge 160/2019, articolo 1, commi 816-847, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”. Riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.
Il canone unico patrimoniale ed il canone mercatale trovano applicazione in sostituzione dei previgenti prelievi di seguito indicati:
- Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)
- Imposta comunale sulla pubblicità (ICP)
- Diritti sulle pubbliche affissioni (DPA)
- Canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (canone non ricognitorio), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province
- Tassa rifiuti giornaliera (TARIG) di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della L 160/2019
É disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti, fatta salva la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
PRESUPPOSTO DEL CANONE
Il presupposto del Canone è l’occupazione di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti o la diffusione di messaggi pubblicitari, anche mediante affissioni.
Il Canone Unico Patrimoniale (CUP) è dovuto per:
- l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti, compresi gli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico e le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
Sono comprese, ai fini dell’applicazione del canone, i tratti di strade statali, regionali o provinciali situati all’interno del centro abitato (l’articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.);
- la diffusione, anche abusiva, di messaggi pubblicitari mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti, su beni privati nel caso siano siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;
- occupazione, anche abusiva, delle aree destinate a mercati. Per le occupazioni mercatali temporanee, il canone comprende anche la tariffa per il servizio di asporto rifiuti (Tari).
È necessario richiedere ed ottenere la concessione per l’occupazione di suolo e/o l’autorizzazione/dichiarazione per l’esposizione pubblicitaria anche per le fattispecie esenti dal pagamento del canone.
Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico annuali o permanenti il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'esposizione o l'occupazione. La misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa annuale, in base alle diverse tipologie pubblicitarie o di occupazione, per il numero di metri quadrati e infine applicando le maggiorazioni e/o riduzioni previste dal regolamento comunale.
Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone dovuto è calcolato moltiplicando la tariffa prevista per le diverse tipologie pubblicitarie, per la superficie espressa in metri quadrati e per il numero di giorni di esposizione, applicando inoltre le maggiorazioni e/o riduzioni previste dal regolamento comunale.
Per le occupazioni di suolo pubblico temporanee il canone dovuto è calcolato moltiplicando la tariffa giornaliera, prevista per le diverse tipologie di occupazione, per la superficie espressa in metri quadrati e per il numero di giorni di occupazione, applicando le riduzioni previste dal regolamento comunale.
PAGAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP)
Per le esposizioni pubblicitarie il pagamento del canone deve essere effettuato entro il 30 Aprile di ogni anno.
Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone relativo al primo anno solare di concessione/autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento concessorio o autorizzativo; per le annualità successive il canone va corrisposto entro il 30 Aprile di ogni anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno, il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso al fine si uniformare tutte le scadenze dei versamenti al 30 Aprile.
Per le esposizioni pubblicitarie e occupazioni temporanee il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio dell’autorizzazione/concessione o della presentazione della dichiarazione, se prevista per la specifica tipologia di mezzo pubblicitario.