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Tassa sui rifiuti (TARI) – utenze non domestiche

Dettagli del documento

Il servizio si rivolge a chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Tipo documento:
  • Tasse e Tributi

Descrizione

La tassa è finalizzata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Con Delibera del Consiglio d'Ambito n. 54 del 28/05/2024, l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi idrici e Rifiuti (ATERSIR) ha approvato la Carta della Qualità del Bacino Territoriale della Provincia di Rimini relativa alla gestione dei rifiuti urbani.

La TARI è gestita direttamente dal Comune al quale ci si potrà rivolgere per tutte le dichiarazioni e comunicazioni attinenti a nuove utenze, variazioni, cessazioni.

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
Presupposto della tassa è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte operative a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale; ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

BASE IMPONIBILE
Per tutte le unità immobiliari, la superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
Il contribuente è obbligato a fornire l’indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell’immobile. In difetto, si considera l’80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all’allegato C del D. P. R. 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.

DICHIARAZIONE TARI
La dichiarazione TARI deve essere presentata, sui modelli predisposti dal Comune, entro 90 giorni solari dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali oppure dalla data in cui è avvenuta un’eventuale variazione (superficie, indirizzo, ecc.).
La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell’art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.

CALCOLO DELLA TARI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee come indicato nell’allegato A del Regolamento TARI, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.
Per l’individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell’importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell’attività, a quanto risultante dall’iscrizione alla CC.II.AA o nell’atto di autorizzazione all’esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l’attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
Le tariffe del tributo per le utenze non domestiche sono individuate dalla Delibera di C.C. n. 10 del 30/04/2025

COMPONENTI PEREQUATIVE
Con Delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 386 del 03/08/2023, a decorrere dal 01/01/2024, sono state istituite le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:

  • UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a 0,10 euro/utenza per anno;
  • UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a 1,50 euro/utenza per anno.
    Con delibera di ARERA n. 176/2025/R/RIF del 15/04/2025 al fine di consentire, a decorrere dal 01 gennaio 2025, i riconoscimento degli oneri derivanti dall’erogazione dell’agevolazione tariffaria, di cui all’art. 3, comma 1, del D.P.C.M. n. 24 del 21 gennaio 2025, viene istituita la componente perequativa
  • UR3,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sciale per i rifiuti, pari a 6,00 euro/utenza per anno.

Tali componenti, che potranno essere annualmente aggiornate da Arera, sono gestite dalla CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali) a cui il Comune di Verucchio le riverserà.

AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
Le utenze non domestiche possono beneficiare di diverse agevolazioni qualora nei medesimi locali e aree avvenga la contestuale produzione di rifiuti speciali non assimilati, tossici e nocivi, e rifiuti urbani o assimilati agli stessi. In particolare a questa casistica si applicano gli abbattimenti indicati nell’art. 5 del Regolamento TARI.

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DA PARTE DI UTENZE NON DOMESTICHE

Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
Tali fattispecie sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.
L’utenza non domestica che intende avvalersi della su indicata facoltà, deve darne comunicazione preventiva via PEC al Comune di Verucchio entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo, secondo le modalità previste dall’art. 31 del Regolamento TARI.
È inoltre fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare autonomamente a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
Per le utenze non domestiche che dimostrano di aver avviato al riciclo, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative direttamente o tramite soggetti autorizzati, almeno il 50% della produzione annua dei propri rifiuti urbani (da intendersi comprensivi anche di quei rifiuti che con la precedente disciplina erano assimilati agli urbani), calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie soggettata al tributo, è concessa una riduzione del tributo da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da farsi esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell’avvenuto scambio di dati, entro il 31 gennaio di ciascun anno, secondo le modalità indicate nell’art. 32 del già citato Regolamento TARI.

Il quantitativo dei rifiuti avviatati a recupero viene valorizzato in funzione della tipologia del rifiuto, in base alla seguente tabella:

FRAZIONE RIFIUTO VALORIZZAZIONE %
CARTA, CARTONE, VETRO, PLASTICA, MULTIMATERIALE, FERRO 10 %
LEGNO, POTATURE, ORGANICO 100 %

In ogni caso, l’ammontare della riduzione non potrà essere superiore al 50% della quota variabile della tariffa.

SCADENZE VERSAMENTI TARI 2025
Per l'anno 2025 sono state stabilite due rate di pagamento:

  • 1° rata: scadenza 31 luglio 2025
  • 2° rata: scadenza 30 novembre 2025
  • RATA UNICA : scadenza 31 luglio 2025

COME PAGARE
I versamenti TARI dovranno essere effettuati esclusivamente mediante i modelli PagoPA inviati, presso qualsiasi sportello postale o bancario, ricevitorie, tabacchi, bancomat, ecc…, entro e non oltre la scadenza stabilita per evitare le sanzioni.
È possibile, altresì, effettuare il pagamento con PagoPA accedendo alla piattaforma LinkMate con le credenziali SPID e CIE.
Tramite la piattaforma LinkMate è anche possibile scaricare il modello F24 semplificato, che consente il versamento della TARI senza addebito di commissioni.
Si rammenta che NON è ammesso il pagamento con R.I.D. (domiciliazione bancaria).

Nel caso in cui in prossimità della prima scadenza (31/07/2025), non sia stato ricevuto l’Avviso di Pagamento si prega di contattare l’Ufficio Tributi - 0541/673930 - e-mail :
tributilocali@comune.verucchio.rn.it.

Modalità e termini di pagamento per i residenti all’estero
La TARI è dovuta anche da tutti coloro (italiani o stranieri) che, pur non essendo residenti nel territorio dello Stato, occupano o detengono locali ed aree scoperte nel territorio del Comune di Verucchio. Pertanto il Comune di Verucchio invia i modelli di pagamento anche
ai soggetti residenti all'estero.
Per modalità operative del versamento si prega di contattare l’Ente beneficiario che fornirà tutte le informazioni dettagliate necessarie.

RAVVEDIMENTO OPEROSO
I contribuenti che abbiano dimenticato di versare la TARI, oppure abbiano dimenticato di presentare la dichiarazione nei casi in cui sia obbligatoria presentarla, per evitare che vengano applicate le sanzioni elevate per tali omissioni dal nostro ufficio addetto al controllo, può regolarizzare tardivamente le violazioni applicando una sanzione ridotta e gli interessi moratori previsti dalla proceduta del “ravvedimento operoso”.

Ravvedimento operoso
I contribuenti che abbiano dimenticato di versare la TARI, oppure abbiano dimenticato di presentare la dichiarazione nei casi in cui sia obbligatoria presentarla, per evitare che vengano applicate le sanzioni elevate per tali omissioni dal nostro ufficio addetto al controllo, può regolarizzare tardivamente le violazioni applicando una sanzione ridotta e gli interessi moratori previsti dalla proceduta del “ravvedimento operoso”.

Modalità di versamento

Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:

  • dell’imposta dovuta
  • degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito
  • della sanzione in misura ridotta.

Il calcolo del ravvedimento operoso e la stampa del PagoPA può essere effettuato anche tramite LinkMate

Documenti

TARI VERUCCHIO Dichiarazione Di Cessazione Utenza TARI
Data pubblicazione
23/06/2025
File
pdf (304.37 KB)
TARI VERUCCHIO Istanza Di Rateizzazione Avvisi Accertamento Liquidazione
Data pubblicazione
23/06/2025
File
pdf (386.38 KB)
TARI VERUCCHIO Richiesta Riduzione Per Rifiuti Avviati Al Riciclo UND
Data pubblicazione
23/06/2025
File
pdf (441.98 KB)
TARI VERUCCHIO Richiesta Fuori Uscita Servizio TARI
Data pubblicazione
23/06/2025
File
pdf (378.84 KB)
TARI Istanza Agevolazione TARI 2025
Data pubblicazione
23/06/2025
File
pdf (156.46 KB)
TARI VERUCCHIO Istanza Di Rimborso
Data pubblicazione
23/06/2025
File
pdf (473.49 KB)
Delibera Di C.C. N. 10 Del 30 04 2025 Approvazione Tariffe TARI Anno 2025
Data pubblicazione
23/06/2025
File
pdf (382.07 KB)
Tariffe TARI 2025Allegato B
Data pubblicazione
23/06/2025
File
pdf (186.03 KB)
Delibera Di C.C. 15 Del 11 06 2025 Modifiche Art. 28 Reg TARI
Data pubblicazione
23/06/2025
File
pdf (332.95 KB)
REGOLAMENTO TARI DEF 2025
Data pubblicazione
23/06/2025
File
pdf (1005.68 KB)
TARI VERUCCHIO Dichiarazione Utenza Non Domestica
Data pubblicazione
23/06/2025
File
pdf (528.52 KB)

Ufficio responsabile

Ufficio Tributi

L'ufficio si occupa di Fiscalità locale, Tributi, Addizionale Irpef, Canone occupazione suolo pubblico, Affissioni e Pubblicità (CUP)

Municipio di Verucchio

Piazza Malatesta, 28

Comune di Verucchio, 47826

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