Descrizione
Con Ordinanza del Sindaco n. 73 del 29/09/2025 sono state adottate misure per la tutela della qualità dell'aria, in esecuzione al Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) come approvato dalla Regione Emilia-Romagna con Delibera dell'Assemblea Legislativa D.A.L. n. 152/2024.
Misure antismog
Nel periodo dal 01/10/2025 al 31/03/2026, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30, il divieto di circolazione nell'area del centro abitato di "Verucchio" e "Villa Verucchio", dei veicoli privati come di seguito specificato:
- veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
- veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
- veicoli diesel EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, EURO 3 e EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
- ciclomotori EURO 0, EURO 1 ed EURO 2 non conformi alla direttiva 2013/60/CE e successive;
- motocicli EURO 0, EURO 1 ed EURO 2 non conformi alla direttiva 2003/77/CE e successive;
Per viabilità esclusa dalla limitazione e veicoli in deroga, consultare i punti 6, 7 e 8 dell'Ordinanza n. 73/2025, tra cui al punto 7 lett. d):
- veicoli che hanno aderito al sistema Move-In, nel rispetto delle caratteristiche del servizio e secondo le modalità operative descritte negli Allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1493 del 22/09/2025, come disposto dall’Ordinanza n. 72 del 26/09/2025.
Move-In  Monitoraggio veicoli inquinanti
Per maggiori informazioni e per aderire al servizio Move-In della Regione Emilia-Romagna clicca qui
Impianti a biomassa legnosa
Con Ordinanza del Sindaco n. 73/2025 si dispone fino al 31/03/2026:
- divieto di utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8), generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "4 stelle" e focolari aperti o che possono funzionare aperti.
Abbruciamento residui vegetali
Divieto di abbruciamento dei residui vegetali dal 01 ottebre 2025 al 31 marzo 2026 ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152. Sono sempre fatte salve le deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria.
E' prevista deroga al divieto di cui al punto precedente, limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, per soli due giorni, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria, all’interno del periodo dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno, per la porzione di territorio comunale ricompresa nelle zone montane e agricole svantaggiate ai sensi del regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); per le restanti porzioni di territorio la deroga sopra descritta è valida per soli due giorni complessivi, nei mesi di marzo ed ottobre.
La deroga di cui al punto precedente è consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell’aria e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.
Maggiori indicazioni riguardo le deroghe al divieto di abbruciamento sono contenute nella pagina web della Regione, clicca qui.
Maggiori informazioni sugli abbruciamenti dei residui vegetali, sono disponibili sul sito della Regione alla pagina web dedicata, clicca qui.
L’abbruciamento deve essere comunicato, secondo una delle seguenti modalità :
- in via prioritaria tramite l’apposito applicativo web
- inviando un’e-mail all’indirizzo so.emiliaromagna@vigilfuoco.it
- telefonando al Numero Verde Regionale 800 841 051
Nota: In certi momenti, il numero verde può risultare difficilmente raggiungibile a causa di un numero eccessivo di chiamate, si suggerisce di utilizzare le prime due modalità indicate.
Nella comunicazione si dovranno indicare le proprie generalità , un numero telefonico di reperibilità , Comune e località in cui si effettuerà la combustione.
La comunicazione è obbligatoria per gli abbruciamenti che verranno eseguiti a meno di 100 metri dai boschi, dai terreni saldi e dai terreni saldi arbustati o cespugliati, dai castagneti da frutto, dalle tartufaie controllate e coltivate, dagli impianti di arboricoltura da legno e dai pioppeti.
La comunicazione è comunque obbligatoria, anche lontano dai boschi e dagli altri terreni di cui sopra, per tutti gli abbruciamenti eseguiti da ottobre a marzo in deroga ai divieti imposti per la qualità dell’aria nel Comune di Verucchio.
Pagina dedicata agli abbruciamenti di residui vegetali sul sito della Regione Emilia-Romagna clicca qui
Combustione all'aperto a scopo di intrattenimento
Divieto, dal 01/10/2025 al 31/03/2026, di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto a scopo intrattenimento, quali, ad esempio, falò tradizionali o fuochi d'artificio (ad eccezione dei barbecue). In deroga al divieto, sono consentiti due eventi, promossi o autorizzati dall’Amministrazione comunale, nell'ambito di festeggiamenti tradizionali, nel caso in cui non siano state attivate le misure emergenziali o i provvedimenti di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e alle condizioni previste dall’articolo 10, comma 1, del Decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69
Riduzione consumi energetici - misure strutturali
Misure da applicarsi in via strutturale per tutto l'anno:
- il divieto di installare generatori a biomassa legnosa con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "5 stelle";
- l'obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l'obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;
- l'obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche sia nel periodo invernale che in quello estivo. Sono esclusi dall'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 2, art. 42 della L.R. 16/2017, gli esercizi commerciali che si avvalgono di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti.
Per Maggiori informazioni sul riscaldamento domestico a biomasse consultare la pagina dedicata della Regione, clicca qui.
Durante la stagione termica 2025-2026, in tutto il territorio comunale, obbligo di mantenimento delle temperature fino a massimo di:
- 19° C nelle case, negli uffici, nei luioghi per le attività ricreative e di culto, nelle attività commerciali;
- 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali.
Sono esclusi dalle limitazioni di cui sopra gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che osptitano attività sportive.
Misure emergenziali
Dovranno essere adottate le seguenti misure emergenziali in tutto il territorio comunale dal 01/10/2025 al 31/03/2026, nel caso in cui il bollettino emesso da Arpae nei giorni di controllo (individuati nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì), indichi con un bollino rosso che devono essere attivate le misure emergenziali, nell'ambito territoriale della Provincia di Rimini, a partire dalla giornata seguente all'emissione del bollettino di Arpae e fino al successivo giorno di controllo incluso:
- in tutto il territorio comunale, divieto di spandimento dei liquami zootecnici e divieto di concessione delle deroghe a tale divieto previste dalla normativa regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, fatte salve quelle per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall’autorità competente. Sono esclusi dal divieto di spandimento dei liquami zootecnici le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami, quelle con iniezione diretta al suolo e quelle specificate al paragrafo 11.1.3.7 della Relazione generale PAIR 2030 .
Regione Emilia-Romagna - Ambiente
Altre info al sito Liberiamo l'Aria