Descrizione
A chi è rivolto
Il canone è dovuto da tutti coloro che esercitano attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, coperte o scoperte.
Come fare
Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento delle attività di commercio su aree pubbliche che si svolgono nei Comuni dell’Unione Valmarecchia approvato con delibera di Consiglio dell’Unione n. 27 del 26/09/2017.
L’autorizzazione all’esercizio del commercio su area pubblica, nei mercati o in posteggi isolati, mediante utilizzo di posteggi dati in concessione, è rilasciata dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), con riferimento al Comune nel cui territorio è situato il posteggio destinato alla vendita su area pubblica, previo espletamento di apposita procedura di evidenza pubblica.
Per maggiori informazioni si veda l’informativa dedicata al Commercio su aree pubbliche
Modalità di versamento
Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse. Il canone va corrisposto annualmente. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.
Qualora l’importo sia superiore a €. 1.500,00 è consentito, previa richiesta del contribuente, il versamento in rate di pari importo scadenti il:
- 30 aprile
- 31 agosto
- 31 dicembre
Per le occupazioni degli operatori di commercio su area pubblica non assegnatari di posteggio (spuntisti), il pagamento del canone deve avvenire alla fine di ogni semestre come di seguito determinato:
- entro il 30 giugno per le occupazioni effettuate dal 1° dicembre al 31 maggio;
- entro il 31 dicembre per le occupazioni dal 1° giugno al 30 novembre.
Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest’ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI.