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Carta della Qualità del servizio Gestione TARI

Dettagli del documento

Sezione dedicata agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 3 del TITR allegato alla Delibera ARERA 444/2019.

Tipo documento:
  • Tasse e Tributi

Descrizione

 

Gestore del servizio

Di seguito si riportano le informazioni relative al gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, al gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, al gestore della raccolta e trasporto e al gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, in quanto tali attività sono svolte da soggetti distinti. 

Tariffe e rapporti con gli utenti
Comune di Verucchio

Raccolta e trasporto rifiuti
Hera S.p.A.

Spazzamento e lavaggio strade
Hera S.p.A. / Comune di Verucchio

 

Contatti

Di seguito sono riportati i recapiti telefonici, postali e di posta elettronica utili per reclami, richieste di informazioni, rettifica degli importi addebitati, rateizzazione, attivazione, variazione e cessazione del servizio, segnalazioni di disservizi, prenotazioni del servizio di ritiro su chiamata, richieste di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché i recapiti e gli orari degli sportelli online e fisici, ove presenti.

Comune di Verucchio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Indirizzo: Piazza Malatesta, 28 - 47826 Verucchio (RN)
Telefono: 0541 673911
e-mail: tributilocali@comune.verucchio.rn.it
PEC : pec@pec.comune.verucchio.rn.it

Hera S.p.A.
Raccolta e trasporto rifiuti
Indirizzo: Via Chiabrera 34/b - 47924 Rimini (RN)
Telefono: 800 999 500
Mail: info@gruppohera.it

Hera S.p.A.
Lavaggio strade
Indirizzo: Via Chiabrera 34/b - 47924 Rimini (RN)
Telefono: 800 999 500
Mail: info@gruppohera.it

 

Modulistica reclami

È possibile inviare una segnalazione scrivendo all’indirizzo pec@pec.comune.verucchio.rn.it, indicando le proprie generalità, un recapito telefonico, nonché il motivo della segnalazione. È inoltre consigliabile allegare qualsiasi informazione (fotografie, documenti o altro materiale informativo) utile a supporto della segnalazione stessa.

 

Calendario e orari raccolta

I calendari e le informazioni relative alla raccolta, con riferimento a tutte le modalità a disposizione, ivi inclusi i Centri di Raccolta / Stazioni Ecologiche ed escluse le eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione, sono reperibili sul sito "il Rifiutologo". Si invita l’utenza a consultare periodicamente il sito per avere informazioni e aggiornamenti in merito ai servizi di raccolta rifiuti e spazzamento e lavaggio strade, aggiornati con le variazioni di rilievo (come definite nel TITR - allegato alla delibera ARERA 444/2019 e interessanti un numero rilevante di utenti).

Si invita, inoltre, a scaricare gratuitamente l'app "il Rifiutologo" per avere sempre a disposizione le informazioni utili, ricevere gratuitamente notifiche automatiche in occasione delle variazioni di rilievo dei servizi, nonché individuare le tipologie di materiali accettati e ricevere informazioni utili su come conferire correttamente i rifiuti attraverso un motore di ricerca dedicato (“dove lo butto?”).

 

Carta della qualità del servizio del gestore

La Carta della Qualità del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani, di cui all'articolo 5 del TQRIF, per il bacino territoriale della Provincia di Rimini gestito da Hera S.p.A., è scaricabile al seguente link.

 

Calcolo della tariffa

Per tutte le unità immobiliari, la superficie tassabile è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.

Le tariffe della TARI sono determinate con deliberazione del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel Piano Economico Finanziario (PEF), che viene predisposto dal gestore del servizio e approvato dallo stesso Consiglio comunale, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi. Le tariffe sono determinate sulla base dei criteri previsti dal “metodo normalizzato” di cui al DPR 158/1999, integrato dal sistema tariffario definito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) attraverso il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), nelle sue evoluzioni (MTR-2 e MTR-3).

Il PEF, quindi, individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI, mentre la delibera di approvazione delle tariffe è finalizzata a ripartire tali costi tra gli utenti e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze. Le tariffe sono riferite all’anno solare e distinte per utenze domestiche e utenze non domestiche: le prime sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e le seconde ricomprendono tutte le restanti utenze (attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere).

In entrambi i casi, si compongono di una quota fissa e di una quota variabile.

Per le utenze domestiche, la quota fissa deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell’alloggio, sommata a quella delle relative pertinenze, per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell’utenza stessa, mentre la quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti (non va moltiplicato per i metri quadrati dell’utenza) e va sommato come tale alla parte fissa. La corretta modalità di tassazione delle pertinenze dei locali adibiti a civile abitazione consiste, quindi, nel sommare la relativa superficie a quella dell’alloggio, in modo tale che essa confluisca nel calcolo della quota fissa della tariffa dovuta per ciascuna utenza domestica.

Per le utenze non domestiche, invece, sia la quota fissa sia la quota variabile devono essere moltiplicate per la superficie assoggettabile a tariffa. Ai fini della determinazione di tale superficie non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (art. 1, comma 649, primo periodo, della legge n. 147 del 2013).

Con Delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 386 del 03/08/2023, a decorrere dal 01/01/2024, sono state istituite le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:

  • UR1: per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a 0,10 euro/utenza per anno;
  • UR2: per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a 1,50 euro/utenza per anno.

Con delibera di ARERA n. 176/2025/R/RIF del 15/04/2025 al fine di consentire, a decorrere dal 01 gennaio 2025, il riconoscimento degli oneri derivanti dall’erogazione dell’agevolazione tariffaria, di cui all’art. 3, comma 1, del D.P.C.M. n. 24 del 21 gennaio 2025, viene istituita la componente perequativa

  • UR3: per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sciale per i rifiuti, pari a 6,00 euro/utenza per anno.

Tali componenti, che potranno essere annualmente aggiornate da Arera, sono gestite dalla CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali) a cui il Comune di Verucchio le riverserà.

ESEMPIO CALCOLO TARI

UTENZA DOMESTICA

di 100 mq e 3 componenti

ATTIVITA' COMMERCIALE

di 70 mq

Tariffa fissa: € 0,6
Tariffa variabile: € 188,11
Quota fissa: € 0,6 * 100 * (365/365) = € 60,00
Quota variabile: € 188,11 * (365/365) = €
88,11
Totale imposta: € 60,00 + € 188,11 = € 248,11
Totale con Add. Prov.: € 248,11 + 5% = € 260,52
Totale con componenti perequative:
€ 260,52 + € 0,10 + € 1,50 + € 6,00 = € 268,12
 

   

Totale da pagare: € 268,12

Tariffa fissa: € 1,32
Tariffa variabile: € 2,76
Quota fissa: € 1,32 * 70 * (365/365) = € 92,40
Quota variabile: € 2,76 * 70 * (365/365) = € 193,20
Totale imposta: € 92,40 + € 193,20 = € 285,60
Totale con Add. Prov.:  € 285,60 + 5% = € 299,88
Totale con componenti perequative:
€ 299,88 + € 0,10 + € 1,50 + €6,00 =
 € 307,48

   

Totale da pagare: € 307,48

 

 

Agevolazioni

Per le agevolazioni e riduzioni, previste sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, si rimanda al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), nonché alla sezione dedicata al tributo del sito istituzionale dell’Ente, disponibile al seguente link.

 

Atti di approvazione e regolamento

Gli atti di approvazione delle tariffe e del Piano Economico Finanziario (PEF) sono disponibili all’interno della sezione “Ulteriori informazioni” della pagina del sito istituzionale dell’Ente dedicata alla Tassa sui Rifiuti (TARI), raggiungibile al seguente link.

Il dettaglio delle tariffe in vigore per anno solare è invece pubblicato all’interno della sezione relativa ai costi del servizio della medesima pagina, disponibile al seguente indirizzo.

Il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti in vigore è pubblicato all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune di Verucchio, all’interno della sezione Disposizioni generali / Regolamenti.

 

Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio

I contribuenti devono presentare apposita dichiarazione al Comune, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.  L’obbligo di dichiarazione riguarda ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell’art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.

La dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo Comune, deve essere presentata entro 90 giorni solari dalla data in cui:

  • ha inizio il possesso o la detenzione di locali ed aree tassabili;
  • si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
  • si verifica la cessazione del possesso o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate;
  • si verificano delle variazioni negli occupanti delle utenze domestiche non residenti;
  • si verifica la cessazione del possesso dei requisiti per poter beneficiare delle riduzioni tariffarie (per abitazione a disposizione, agricoltore, ecc.).

La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata consegnata a mano presso l'Ufficio Tributi oppure inviata a mezzo posta con raccomandata a/r, posta elettronica o PEC, allegando fotocopia del documento d’identità.

 

Modalità di pagamento e scadenze

La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 688, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e dall’art. 2-bis del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla L. 1° gennaio 2016, n. 215. In particolare, il versamento può essere effettuato:

  • mediante modello di pagamento unificato di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241
  • attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPa)

Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati. In particolare, è previsto l’invio al domicilio del titolare dell’utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato  cartaceo, fatta salva la scelta dell’utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire esclusivamente tramite invio con Posta Elettronica Certificata (PEC).

L’eventuale mancata ricezione dell’invito al pagamento non esime il contribuente dall’obbligo del versamento entro le scadenze previste. In tal caso il contribuente è tenuto a contattare l’Ente al fine di ottenere copia dell’invito al pagamento.

Le date di pagamento per l’anno in corso sono riportate all’interno della sezione “Tempi e scadenze” della pagina del sito istituzionale dell’Ente dedicata alla Tassa sui Rifiuti (TARI).

 

Documenti digitali

L’invio del documento di riscossione avviene in formato cartaceo al domicilio del titolare dell’utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, salvo la possibilità per l’utente di richiedere l’invio del documento medesimo in formato elettronico compilando l’apposito modulo disponibile al seguente link. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti avviene esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

 

Rateizzazione degli avvisi di pagamento

È ammessa la possibilità di un ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento ordinari, ai sensi dell’art. 27 del Testo unico per la regolazione della Qualità del servizio di gestione dei Rifiuti urbani (TQRIF) di cui all’allegato A alla Deliberazione ARERA 15/2022/R/RIF, con le seguenti modalità:

  • la possibilità è destinata agli utenti
    • che dichiarino, mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico ovvero ai contribuenti con un ISEE non superiore a euro 9.000,00;
    • qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi negli ultimi due anni, a parità di presupposto imponibile;
  • l’importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima di 100,00 (cento) euro;
  • la scadenza delle ulteriori rate non può comunque superare la scadenza ordinaria successiva;
  • la richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nell'avviso di pagamento;
  • sull’importo soggetto ad ulteriore rateizzazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione.

 

Ritardi e sanzioni

Ravvedimento operoso

In caso di omesso o parziale versamento rispetto alla scadenza, il contribuente può regolarizzare tardivamente il pagamento dell’imposta dovuta, applicando una sanzione ridotta e gli interessi di mora come previsti dalla procedura del ravvedimento operoso, disciplinato dal D.L. 124/2019, (convertito con L. 157/2019) che ha modificato l'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, con le modalità indicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Per potersi avvalere di questa procedura, occorre che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già contestate, e comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Accertamento per omesso/parziale versamento

Nel caso di omesso o parziale pagamento non sanato con l'istituto del ravvedimento operoso, il Comune provvede a notificare al contribuente inadempiente un avviso di accertamento esecutivo, con applicazione di una sanzione pari al 30% dell’importo omesso o tardivamente versato.

Accertamento per omessa dichiarazione

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione non sanata con l'istituto del ravvedimento operoso, l'Ufficio provvederà a notificare al contribuente inadempiente un avviso di accertamento esecutivo con l'irrogazione di una sanzione dal 100% al 200% della tassa non versata, con un minimo di 50 euro.

Accertamento per infedele dichiarazione

Nel caso di presentazione di una dichiarazione infedele (ad es. viene dichiarata una minore superficie tassabile) non sanata con l'istituto del ravvedimento operoso, l'Ufficio provvederà a notificare al contribuente inadempiente un avviso di accertamento esecutivo con l'irrogazione di una sanzione dal 50% al 100% della tassa non versata, con un minimo di 50 euro.

 

Rateizzazione degli avvisi di accertamento

È ammessa la possibilità di rateizzare gli avvisi di accertamento esecutivi alle condizioni stabilite nel piano di rateizzazione previsto dall’art. 1, comma 796, della L. 160/2019. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere adeguatamente e puntualmente motivata mediante autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.

 

Errori e rettifiche

Per segnalazioni relative a errori nella determinazione degli importi addebitati, nonché per comunicare errori o variazioni dei dati dell’utente o delle caratteristiche dell’utenza rilevanti ai fini della determinazione della Tassa Rifiuti (TARI), è possibile contattare l’Ufficio Tributi telefonicamente al numero 0541 673911, oppure tramite e-mail all’indirizzo tributilocali@comune.verucchio.rn.it.

 

Comunicazioni ARERA

Tutte le comunicazioni ufficiali emesse dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) devono essere pubblicate entro 30 giorni e sono consultabili al seguente indirizzo.

Ufficio responsabile

Ufficio Tributi

Gestisce le entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente: IMU, TARI e Canone Unico Patrimoniale (occupazione suolo pubblico, pubblicità, affissioni e canone mercatale), svolgendo attività di accertamento, riscossione e assistenza ai contribuenti.

Municipio di Verucchio

Piazza Malatesta, 28

Comune di Verucchio, 47826

Responsabili:

Formati Disponibili

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Licenza di Distribuzione

Pubblico Dominio