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Accordi Operativi

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Accordi Operativi equivalgono a piani urbanistici attuativi. Devono subire controlli e valutazioni prima della stipula, come previsto dalla legge. La proposta per la stipula deve contenere elementi specifici.

Natura e contenuti degli AO

Ai sensi dell’art. 38 comma 2 della L.R. 24/2017 gli Accordi Operativi hanno il valore e gli effetti dei piani urbanistici attuativi e sono soggetti, prima della loro stipula, alle forme di pubblicità, controllo e valutazione stabiliti dall’art. 38 medesimo ai sensi dell’art. 11, comma 3, della Legge n. 241/1990. Ai fini della stipula degli Accordi Operativi, i soggetti attuatori presentano al Comune una proposta che, oltre a contenere gli elementi richiesti per la pianificazione attuativa in generale, sia rispondente ai contenuti elencati all’art. 38 comma 3 della L.R. 24/2017.

 

Procedura

  • Al ricevimento di una proposta completa e istruibile di Accordo Operativo, la stessa viene pubblicata sul sito web del Comune e depositata presso la sede della medesima amministrazione, per consentirne a chiunque di prenderne visione.
  • Entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento di una proposta completa e istruibile di Accordo Operativo il Comune verifica la conformità della proposta al piano urbanistico vigente e alla pianificazione territoriale e settoriale vigente e valuta l’interesse pubblico alla sua realizzazione e, entro il medesimo termine, il Comune svolge una negoziazione con i privati interessati, per definire il concorso degli stessi alla realizzazione degli obiettivi di qualità urbana ed ecologico-ambientale fissati dal piano, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento dei privati; viene redatta la “proposta di valutazione di congruità” .
  • Nei 10 giorni successivi il Comune (la Giunta) si esprime sulla “proposta di valutazione di congruità” e autorizza il (ri) deposito per 60 giorni pubblicandola sul sito web del Comune (con avviso anche sul BURERT) . Entro il medesimo termine di 60 giorni, chiunque può prendere visione della proposta di accordo e presentare osservazioni. Il Comune svolge, entro il medesimo termine, le ulteriori forme di consultazione di cui all’art. 45, comma 8 della L.R. 24/2017 (presentazione pubblica dell’AO, istruttoria pubblica, un contradditorio pubblico o un processo partecipativo).
  • Ai sensi dell’art. 38, comma 9 della L.R. 24/2017, fuori dai casi in cui sono esentati dalla predisposizione della Valsat e dalla valutazione del CU ai sensi dell’art. 19, comma 6, la proposta di Accordo operativo relativo a interventi da realizzare al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato, contemporaneamente al deposito, è trasmessa:
    1. Soggetti competenti in materia ambientale nonché ai Soggetti regolatori e gestori di servizi pubblici locali, per acquisirne il parere entro il termine e con le modalità previste per la presentazione di osservazioni, di cui al comma 8 dell’art. 38 L.R. 24/2017;
    2. Al CU [Comitato Urbanistico] competente, di cui all’art. 47.(Si precisa che, nel periodo transitorio nei primi tre anni dall’entrata in vigore della L.R. 24/2017, nelle more dell’elaborazione del PUG, una volta pubblicata la proposta di Accordo sul BURERT, occorre trasmettere tutte le proposte di Accordo Operativo al Comitato Urbanistico istituito (C.U.) e ai Soggetti/Enti competenti in materia ambientale chiamati ad esprimersi sulla Valutazione di sostenibilità ambientale, mentre a regime, una volta approvato il PUG saranno esclusi dalla procedura di VAS-Valsat e dalla valutazione del C.U. i piani rientranti nelle fattispecie individuate dall’art. 19 comma 6 della L.R. 24/2017 e gli Accordi Operativi e Piani attuativi di iniziativa pubblica rientranti nelle fattispecie individuate dall’art. 11 comma 1 e Permessi di Costruire convenzionati di cui all’art.11, comma 2. Inoltre, ai sensi dell’art. 19, comma 5 della L.R. 24/2017: “Le autorità competenti per la valutazione in materia ambientale di cui al comma 3, lettere b) e c), [dell’art. 19] svolgono altresì la verifica di assoggettabilità degli accordi operativi per interventi di riuso e rigenerazione che riguardino unicamente le aree collocate all’interno del perimetro del territorio urbanizzato.)
  • Nei 30 giorni successivi, acquisite le osservazioni, il CU formula il suo parere, da intendersi positivo in caso di mancata espressione nei termini.
  • Nei 30 giorni successivi al parere del CU, il Comune (il Consiglio Comunale) autorizza la stipula dell’AO, controdeducendo le osservazioni.
  • Nei successivi 10 giorni il soggetto attuatore e il Comune stipulano l’AO.
  • L’AO viene pubblicato sul sito web del Comune con relativo avviso sul BURERT, la sua efficacia decorre dalla pubblicazione sul BURERT a condizione che sia stato pubblicato anche sul sito web.

 

Documentazione da presentare

  • Bozza di accordo
  • Schema di convenzione
  • Progetto Urbano
  • Relazione Economica finanziaria
  • Documento di Valsat/Rapporto ambientale ai fini della VAS

 

Note

Tutti gli elaborati firmati dovranno essere firmati da tecnici dotati dell’abilitazione congrua con i contenuti.

Documenti

Bozza di accordo
Data pubblicazione
16/07/2024

Dotato di preambolo, motivazioni e proposta di Accordo.

Schema di convenzione
Data pubblicazione
16/07/2024

Ai sensi dell’art. 4, comma 5 della L.R. 24/2017: "la stipula della Convenzione urbanistica […] deve avvenire entro il termine perentorio di cinque anni dalla data di entrata in vigore della L.R. 24/2017.

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Ultimo aggiornamento: 16/07/2024, 13:40

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