Descrizione
Durante il predetto periodo, così come previsto dal sopracitato “Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi” e dall’art. 58 comma 5 del Regolamento Forestale Regionale n. 3 del 1 agosto 2018, le attività di abbruciamento di residui vegetali derivanti dai lavori agricoli e forestali in prossimità di boschi, di castagneti da frutto, di tartufaie controllate e coltivate, di pioppeti, di impianti di arboricoltura da legno, di terreni saldi e di terreni saldi arbustati o cespugliati, o a distanza minore di 100 metri dai loro margini esterni, sono consentite in assenza di vento e solo in mattinata fino a che perdurano condizioni ottimali di umidità, i fuochi dovranno comunque essere spenti entro le ore 11.00
Per ogni segnalazione di incendio boschivo attivare tempestivamente i Vigili del Fuoco al numero d’emergenza 115 e per comunicazioni di abbruciamenti controllati o altre attività con rischio incendio telefonare allo 8008-41051 dei VVF.