Descrizione
Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero non comunitario o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze o gli cede la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.
La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio.
E' necessario presentare la comunicazione su apposito modulo reperibile in allegato o presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
N.B. La comunicazione va presentata all'Ufficio relazioni con il pubblico (oppure inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno) entro 48 ore dalla data in cui la persona interessata ottiene la disponibilità dell'immobile in oggetto.
Riferimenti normativi
art. 7, D.Lgs 286/1998 modificato dalla L. 189/2002