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Monopattino elettrico: targa, assicurazione, casco e le altre regole

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Cosa prevedono le norme già in vigore e quelle che lo saranno dal 16 luglio

Data:

09 Giugno 2026

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Le nuove norme del Codice della strada hanno introdotto alcune regole per l’utilizzo del monopattino elettrico.

Dal 16 maggio scorso è obbligatoria la targa ad identificare il mezzo. Per ottenerla, i cittadini possono rivolgersi alle delegazioni ACI, alle agenzie di pratiche automobilistiche, o accedere direttamente online al Paortale dell’Automobilista utilizzando le proprie credenziali SPID o la Carta d’identità elettronica. Attraverso questa piattaforma digitale è possibile presentare l’istanza di rilascio e gestire eventuali comunicazioni di furto o smarrimento.

La targa ha un costo fisso di 8,66€, pagabile tramite il sistema PagoPA, che comprende le spese di produzione e una quota destinata a fondi per la sicurezza stradale. Una volta ottenuto, il contrassegno deve essere installato in modo visibile sul parafango posteriore o sulla parte anteriore del piantone dello sterzo. La targa è identificativa del proprietario, non del veicolo: in caso di sostituzione del mezzo, si può ricollocare sul nuovo monopattino.

Chi circola con un monopattino elettrico senza targa è multato con una sanzione amministrativa da 100 a 400 euro.

Per quanto riguarda invece l’assicurazione obbligatoria, il Ministero delle imprese e del made in Italy ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno comunicato che le compagnie di
assicurazione offriranno le polizze per la copertura Rc auto dei monopattini dal 16 luglio 2026, data dalla quale deve considerarsi operativo il citato obbligo assicurativo. Dalla medesima data si applicherà la disciplina relativa all’intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada di cui agli articoli 283 e ss. del Codice delle assicurazioni private e del Sistema Carta Verde.

Si ricordano inoltre le regole già in vigore da tempo:

• casco obbligatorio (conforme alle norme tecniche UNI EN 1078 o UNI EN 1080)
• almeno 14 anni di età per il conducente
• divieto di trasporto di passeggeri, animali o oggetti;
• velocità massima consentita di 20 km/h orari in strada e 6 km/h nelle aree pedonali (dove non è espressamente vietata la circolazione)
• obbligo di indicatori luminosi di svolta e di frenata, così come di luci anteriori e posteriori per l’uso nelle ore buie e in condizioni di scarsa visibilità, nonché di giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità nelle ore notturne (da mezz’ora dopo il tramonto e durante tutto il periodo dell’oscurità)
• divieto di traino
• divieto di circolazione sulle strade extraurbane e sulle vie urbane che prevedono un limite di velocità superiore a 50 km/h e sui marciapiedi, dove è consentita soltanto la conduzione a mano

Ultimo aggiornamento: 09/06/2026, 10:17

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